III. NOTA DELLA SUPREMA CORTE. Una nota dell’Ufficio stampa della Corte Suprema di Cassazione, pur ricordando che è necessario attendere le motivazioni della sentenza per verificare le ragioni della decisione adottata, ritiene opportuno precisare alcuni aspetti della materia, che a suo giudizio non sono stati esattamente evidenziati dalla stampa. Questo il testo del comunicato. “In particolare emerge dalla sentenza dei giudici di merito che: a) la notizia pubblicata dal quotidiano diretta dal dott. Sallusti era ‘falsa’ (la giovane non era stata affatto costretta ad abortire, risalendo ciò ad una sua autonoma decisione, e l’intervento del giudice si era reso necessario solo perché, presente il consenso della mamma, mancava il consenso del padre della ragazza, la 😐 quale non aveva buoni rapporti con il genitore e non aveva inteso comunicare a quest’ultimo la decisione presa); b) la non corrispondenza al vero della notizia (pubblicata da “La Stampa” il 17 febbraio 2007) era già stata accertata e dichiarata lo stesso giorno […] da quattro dispacci dell’Agenzia Ansa (in successione sempre più precisa, alle 15.30, 19.56, 20.25, 20.50) e da quanto trasmesso dal TG3 Regionale e dal Radiogiornale […]; c) la non identificabilità dello pseudonimo ‘Dreyfus’ e, quindi, la diretta riferibilità del medesimo al direttore del quotidiano”. La nota precisa inoltre che la condanna dei giudici del merito riguarda il reato previsto dagli art. 595 del codice penale e art. 13 della legge sulla stampa (diffamazione a mezzo stampa). Oltre alla sanzione pecuniaria, la pena prevista è la reclusione da uno a sei anni. In sostanza la nota ricorda che secondo i giudici di merito: a) non c’è stata costrizione all’aborto, b) la ‘non corrispondenza al vero’ della notizia della stampa era stata resa nota all’opinione pubblica prima della pubblicazione degli articoli di “Libero”, il che lascia presumere che la redazione ne fosse a conoscenza, c) che il direttore del quotidiano è chiamato a rispondere del reato in base al principio della responsabilità oggettiva, non essendo identificabile l’autore dell’articolo, d) che la condanna riguarda il reato di diffamazione, e) per il quale è prevista una pena pecuniaria ed il carcere.
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151° Unità d’Italia, Modena 1 ottobre 2012, Beretta Roberto
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