Il referendum rapito

La Corte Costituzionale “ha ritenuto inammissibile il quesito referendario” – ossia la richiesta di abrogazione totale – sulla legge per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario.

In uno scarno ma esaustivo comunicato stampa, l’Ufficio comunicazione (della Corte) fa sapere che: “La Corte ha rilevato che l’oggetto e la finalità del quesito non risultano chiari.” e che “Ciò pregiudica la possibilità di una scelta consapevole da parte dell’elettore.” Inoltre “Il referendum verrebbe ad avere una portata che ne altera la funzione, risolvendosi in una scelta sull’autonomia differenziata, come tale, e in definitiva sull’art. 116, terzo comma, della Costituzione; il che non può essere oggetto di referendum abrogativo, ma solo eventualmente di una revisione costituzionale.” Roma, 20 gennaio 2025. https://www.cortecostituzionale.it/documenti/comunicatistampa/CC_CS_20250120191145.pdf

La sentenza è sbagliata, ingiusta, priva i cittadini del diritto di esprimersi su una materia fondamentale per la vita della nazione, e rappresenta un’autentica presa per i fondelli. Che cosa c’è di non chiaro alla Corte nel quesito che chiede l’abrogazione tout court della legge? E perché se non è chiaro alla Corte deve esserlo per forza ai cittadini? Il quesito è semplicemente questo: vuoi abrogare la legge sull’autonomia differenziata? Cosa di più elementare? E il cittadino potrà altrettanto facilmente rispondere: sì, voglio abrogare la legge (croce sul sì), no, non voglio abrogare la legge (croce sul no). Se ripensiamo a certi quesiti di passati referendum, veramente c’era da mettersi le mani nei capelli in quanto a chiarezza, tant’è che in cabina al momento del voto l’occhio cercava velocemente i quadrati in fondo alla scheda, saltando con sensazione liberatoria il burocratese che li sopravanzava.  Certamente li ricorda anche l’attuale Corte. E da dove arriva questo retropensiero attribuito probabilmente ai promotori che hanno formulato l’astruso per la Corte quesito, ma che si riflette inevitabilmente sul cittadino votante, e cioè che chiedendo se si vuole o meno abrogare la legge sull’autonomia, ci si risolve ad esprimere una scelta sull’autonomia differenziata, cosa che non può essere oggetto secondo la Corte di referendum abrogativo, ma solo di eventuale revisione costituzionale? Concordo con quest’ultima affermazione. Infatti, da che mondo è mondo sappiamo che con il referendum abrogativo siamo chiamati ad esprimere la nostra opinione su una legge o su alcuni punti di essa, non sulla Costituzione o sul sesso degli angeli, questo ormai lo sa anche il più sprovveduto, e se non lo sapesse, è compito delle istituzioni spiegarglielo, e non invece quello di sottrargli il diritto di manifestare il suo pensiero sulla legge in questione. Se fosse così, molti referendum indetti non si sarebbero neanche potuti svolgere, si prenda ad esempio il recente (12 giugno 2022 sulla separazione delle funzioni dei magistrati): questa separazione è attualmente oggetto di revisione costituzionale, esattamente quello che la Corte indica di fare ma che non ha impedito che si facesse con quel referendum abrogativo! E la revisione, paradossalmente per la preoccupazione della Corte, va esattamente nella direzione opposta a quella “volontà” espressa da una sia pur piccola minoranza di “popolo”, ma pur sempre “popolo”, forse il solo con una testa propria o perlomeno cresciuta con l’opinione che partecipare al voto referendario è un dovere civico, oltre che un diritto. La Corte usa forse due pesi e due misure? si è forse scordata del precedente del 2022? ha forse ritenuto chiaro quel quesito?
(si veda il seguente link a proposito di chiarezza: è così chiaro che il caricamento della scheda impiega un bel pò di tempo e bisogna aspettare, ma ne vale la pena)
https://dait.interno.gov.it/documenti/referendum2022-fac-simile-quesito3.pdf

E poiché la Corte Costituzionale è certamente sapiente ed esperta ed ha ottima conoscenza della materia, nonchè memoria del suo operato, ecco sorgere il dubbio che la presente sentenza, conforme all’operare di quel simpatico personaggio manzoniano che risponde al nome di dottor Azzecca-garbugli, sia stata presa, ovviamente in buona fede, sia chiaro, nessun retropensiero, da un collegio che tuttavia fa dubitare di non essere, mettiamola così, super partes.

Sia come sia, la conseguenza più grave di questa sentenza, sbagliata, come ho dimostrato, e di conseguenza ingiusta, è di privare ciascun cittadino del diritto di esprimersi e di decidere su una materia fondante l’identità, l’uguaglianza, la convivenza civile, la solidarietà, in una parola l’unità di questo Stato, senza la quale nessun italiano può sentirsi tale.

E ora, come si potrà applicare questa legge, riconosciuta dalla stessa Corte Costituzionale incostituzionale in alcune sue parti costitutive (si veda il link seguente), ma che resta purtuttavia in vigore, semi-costituzionale, o semi-incostituzionale; come ci si potrà orientare in questa legge brancaleonesca, in questa “cosa” bifronte, una legge-non-legge, slalom fra diritto e illegalità, fonte di contenziosi e polemiche infinite e irrisolvibili?
Corte costituzionale – Decisioni

cittadiniditalia, 22 gennaio 2025, 164° unitàditalia