Federalismo e secessione

(LA RIFORMA COSTITUZIONALE – 3)

Fatte queste premesse, entriamo nel merito della riforma. L’articolo 1 del ddl costituzionale riscrive l’art. 55 della Costituzione e fissa la composizione del Parlamento. E’ una rivoluzione nel senso letterale. Nasce il bicameralismo non paritario. Accanto alla Camera dei deputati scompare infatti il “Senato della Repubblica” ma il suo posto viene occupato, con funzioni diverse, dal “Senato delle Autonomie”. Già nel confronto dei termini si intravede il guasto che si produce. Si passa dal sostantivo “Repubblica”, forma di governo dell’insieme dei cittadini che nominano un loro sottoinsieme mediante elezioni libere a rappresentarli nell’amministrazione dei beni pubblici per un tempo limitato, al sostantivo “Autonomie”, capacità e facoltà di reggersi da sé, con leggi proprie, come carattere proprio di uno stato sovrano rispetto ad altri stati. Dallo Stato centrale a un embrione di Stato federale. Dalla nazione a una nazione dimezzata limitrofa ad una federazione di staterelli. Ma non è finita qui perché c’è ancora di peggio. Il Parlamento è quindi formato dalla “Camera dei deputati e dal Senato delle Autonomie”. I membri della Camera dei deputati rappresentano la nazione, il senato della autonomie rappresenta le istituzioni territoriali (regioni e comuni). Non è dato sapere cosa rappresentano i membri del nuovo senato, ma certamente non la nazione, visto che non se ne fa menzione, al contrario dei membri della Camera, per i quali esplicitamente viene indicato che rappresentano la nazione. E poiché è mantenuto il divieto del vincolo di mandato per entrambi (art.5 rescrivente il 67, si perdoni il neologismo) – vale a dire che il parlamentare non è costretto nelle sue determinazioni a rappresentare il partito né il programma di questo né l’elettore – mentre è chiaro dal testo costituzionale che il deputato agisce liberamente nel più alto interesse della nazione (l’Italia), non risulta che altrettanto debba fare il senatore, perché non è scritto da nessuna parte. E’ dunque lecito porsi la domanda : nell’interesse di chi opera il senatore ? Si potrebbe inferire dal fatto che il senato delle autonomie rappresenta le istituzioni territoriali e i senatori sono evidentemente membri del senato delle autonomie, che essi rappresentato le istituzioni territoriali. Se questa è l’interpretazione corretta, allora i senatori rispondono alle istituzioni territoriali, ma non alla nazione. Si è dunque costituito un corpo di rappresentanti politici per i quali i territori vengono prima della nazione. Essi, liberi da vincoli di mandato, custodiscono e perseguono i più alti interessi dei rispettivi territori di provenienza. Sono, in definitiva, e per esser ben chiari, cittadini di altre patrie.

LA RIFORMA COSTITUZIONALE – 3. Continua.

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153° Unità d’Italia, Beretta Roberto Claudio

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costituzione

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