XI. ACCANIMENTO GIUDIZIARIO. Altri commentatori hanno parlato di accanimento giudiziario. Che significa? che il processo non si doveva celebrare ? che i giudici non dovevano applicare la legge ? che si doveva far finta di niente e lasciar cadere nel nulla la querela della persona che si era ritenuta diffamata, a ragione o a torto, e questo era appunto l’oggetto del processo ? che non bisognava osservare le leggi vigenti ? che il processo è giunto alla conclusione ? che c’è stata una sentenza ? che la pena non è commisurata al reato ? che si poteva chiudere un occhio ? che bastava una sanzione pecuniaria ? che non si doveva infliggere la pena della detenzione ? A tutte queste domande si può rispondere che la legge non è un’opinione. Si possono accordare le attenuanti previste, Continua a leggere →