Il caso Sallusti – X

X. DOVERE DI RETTIFICA. Il giornalista, il redattore, il direttore che vaglia scrupolosamente le fonti alla ricerca dell’esatta successione dei fatti che intende proporre all’attenzione dei suoi lettori, e seguendo i principi dell’etica e della deontologia professionale, agisce serenamente, senza timori di commettere reati, libero da condizionamenti: può, è ben vero, incorrere in errori o fraintendimenti, ma per fortuna egli è in grado di porvi rimedio nel momento in cui, e se, giunge a conoscenza della verità, o almeno al riconoscimento dell’errore. Egli ha infatti la possibilità di ricostruisce e ripresentare i fatti così come sono effettivamente accaduti, nei medesimi spazi del giornale, con uguale enfasi, e con le scuse alla vittima dell’errore, se c’è stata, ed ai lettori. La 😉 qual cosa qualche volta accade, magari in qualche recesso del giornale. Se la rettifica non viene effettuata in tempi ragionevoli, quando emerge chiaramente che è falsa una notizia già data, che ha messo in discussione la reputazione di un onesto cittadino che ha pure minacciato querela, allora certamente in questo caso il direttore risponde al giudice per responsabilità oggettiva, se non interviene a richiamare l’autore, da lui dipendente, perché ristabilisca la verità. Infatti non è più accettabile di fronte all’evidenza la giustificazione che il direttore ‘poteva non sapere’ quando ormai lo sanno tutti e non si fa niente per riconoscere che si è sbagliato. Non c’è nessuna mostruosità giuridica. Perseverare diabolicum.

< IX. anche i giornalisti sbagliano <  > XI. accanimento giudiziario >

IL CASO SALLUSTI

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151° Unità d’Italia, modena 11 ottobre 2012, Beretta Roberto

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