Il senato immune

(LA RIFORMA COSTITUZIONALE – 6)

La legge di riforma costituzionale, poiché non modifica l’art 68., conserva di fatto l’istituto dell’immunità parlamentare. L’immunità rappresenta un privilegio anacronistico in una democrazia moderna. La diversità davanti alla legge dei rappresentanti dei cittadini rispetto ai cittadini stessi induce un atteggiamento di sfiducia e di opposizione reciproca, insinua il sospetto di una rete di protezioni, dell’esistenza di una casta, determina il distacco fra popolo ed istituzioni, rende difficile l’azione di governo. Ben lontano dal garantire protezione contro i tentativi strumentali, cioè per via giudiziaria, di mettere in pericolo la libertà di esercitare pienamente l’azione e la carriera politica del parlamentare, l’immunità finisce per corromperla irrimediabilmente, per la naturale ed elementare considerazione che chi non ha nulla da nascondere non si nasconde alla giustizia pur avendone la possibilità, chi invece avendone la possibilità si nasconde potrebbe effettivamente avere qualcosa da nascondere. 😯 Dunque chi è immune, dato che si nasconde, non è libero, oltre che sospettabile. Al contrario chi non è immune è libero e non teme l’indagine se innocente. Se invece è colpevole, allora non è degno di ricoprire una carica pubblica, e a maggior ragione non gli si deve l’immunità. Dunque solo chi potrebbe essere colpevole e non libero ha bisogno dell’immunità. Tali saranno i senatori del nuovo senato, non liberi perché non eletti, potenzialmente colpevoli perché immuni.

LA RIFORMA COSTITUZIONALE

6. Continua

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153° Unità d’Italia, 20 agosto 2014, Beretta Roberto Claudio

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