(LA RIFORMA COSTITUZIONALE – 4)
Il nuovo senato si innesta come un corpo estraneo e pervade le istituzioni dello Stato, caoticamente, e spesso al di fuori del controllo centrale. Si pone come centro di potere separato autonomo alternativo indipendente. Il senato delle autonomie si compone in massima parte (95/100) di membri nominati dai consigli regionali, scelti fra i consiglieri delle giunte regionali (74) e i sindaci dei comuni (21). Il senato non è elettivo. I senatori cioè non sono eletti dai cittadini mediante elezioni libere, ma sono nominati da consigli regionali formati con sistemi elettorali differenziati per regione: si insediano in tempi variabili, ad ogni cambio di legislatura regionale, decadono al termine del mandato o imprevedibilmente quando cade la giunta (accade spesso). Il senato delle autonomie è una assemblea ad assetto variabile, disomogeneo per modalità di elezione, per composizione, indefinito per la durata, senza inizio e senza fine, permanente ed eterno, si rigenera per partenogenesi, non può mai essere sciolto, nemmeno dal Presidente della Repubblica.
LA RIFORMA COSTITUZIONALE – 4. continua
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153° Unità d’Italia, 11 agosto 2014, Beretta Roberto Claudio
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