Data la difficoltà della materia per i non addetti ai lavori, inizio con un’opportuna invocazione alle Muse, affinchè la loro connaturata sapienza conduca la mia mente con umiltà semplicità e chiarezza (humilitas simplicitas et veritas) per gli arcani sentieri dell’universo perfetto dei giuslavoristi e delle corrispettive leggi sul lavoro.
In principio era il Lavoro. Poi, dopo un bel po’, venne il Jobs Act. La sua Riforma.
Il termine Jobs Act indica, in omaggio al Made in Italy, la riforma del lavoro fatta dal governo Renzi. Completata nel 2016, è costituita da una serie di provvedimenti legislativi miranti a rendere flessibile il mercato del lavoro. Uno di questi provvedimenti riguarda la disciplina dei licenziamenti (decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, entrato in vigore il 7 marzo 2015. Secondo questa legge, il lavoratore che è stato assunto a partire da questa data con contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti (leggi Jobs Act) in una azienda con più di 15 dipendenti (5 se agricola), in caso di licenziamento illegittimo, e dopo aver fatto ricorso al giudice, ha diritto ad un indennizzo economico predeterminato, senza possibilità di reintegro nel posto di lavoro, salvo casi rarissimi. Anche l’indennizzo sembra essere diverso per i due gruppi di lavoratori. Così facendo, il Jobs Act ha previsto tutele differenti per i lavoratori licenziati ingiustamente, a seconda che il lavoratore sia stato assunto prima del 7 marzo 2015, oppure dal 7 in poi. Prima della riforma invece, le tutele previste contro i licenziamenti ingiusti si applicavano alla generalità dei lavoratori.
Ecco dunque il quesito referendario (n° 1). “Volete voi l’abrogazione del d.lgs. 4 marzo 2015, n. 23, recante ‘Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183’ nella sua interezza?”
Alla luce di quanto esposto potrebbe essere riformulato così: “siete d’accordo che il lavoratore di un’azienda con più di 15 dipendenti (5 se agricola), che sia stato assunto con contratto indeterminato dopo il 6 marzo 2015, e che sia stato riconosciuto dal giudice vittima di un licenziamento senza giusta causa o giustificato motivo, siete voi d’accordo che non possa essere reintegrato nel suo posto di lavoro salvo rari casi, ma che debba avere solo un risarcimento economico, a differenza di quanto avveniva prima della riforma prevista dalla legge che vi si chiede se volete abrogare?”
Rispondendo SI, la legge verrà abrogata integralmente e si tornerà al sistema di tutele in vigore precedentemente al 2015. Rispondendo NO, la legge rimane in vigore.
In altre parole, il quesito referendario propone di tornare allo stato precedente la riforma introdotta dal Jobs Act, “ripristinando la possibilità per il giudice di ordinare il reintegro in azienda anche per chi è stato assunto dopo il 2015, in caso di licenziamento senza giusta causa o giustificato motivo” (**).
cittadiniditalia, 5 maggio 2025, 165°unitàditalia
Glossario minimo
Licenziamento illegittimo (*) : se intimato per ragioni discriminatorie o per motivi illeciti (licenziamento nullo), in assenza di giusta causa o giustificato motivo (licenziamento annullabile), senza l’osservanza delle modalità procedurali stabilite dalla legge (licenziamento inefficace).
Licenziamento per Giusta Causa : “forma di licenziamento disciplinare che comporta la risoluzione immediata del contratto di lavoro, senza preavviso né indennità di licenziamento, in presenza di una grave condotta del lavoratore che rende impossibile la prosecuzione del rapporto di lavoro, anche solo provvisoriamente.” Esempi di “gravi condotte” sono il furto, la violenza o comportamenti intimidatori, la diffamazione dell’azienda, assenza ingiustificata dal lavoro, etc..
(*) I licenziamenti illegittimi sono stati oltre 3,5 milioni dal 2015 ad oggi. (fonte: Comitato per i Referendum sul Lavoro 2025)