Francesco I delle Due Sicilie , addì 24 novembre 1827, con regio decreto nò 1648, aveva istituito il Corpo delle Guardie Urbane. In tutti i comuni del regno, eccezion fatta per i capoluoghi di provincia e di distretto, le piazze militari, oltre che per i comuni di Lucera, Trani e Santa Maria di Capua in quanto sedi di tribunale, il sovrano ordinava ai prefetti di polizia, agli intendenti ed ai sottointendenti delle provincie di qua del Faro, di selezionare fra i suoi sudditi un congruo numero di uomini da impegnare in operazione di supporto alle forze di polizia ed agli organi giudiziari. Nel proponimento del re augusto la guardia urbana doveva contribuire alla sicurezza del suo popolo, che le casse dello stato non riuscivano ad assicurare pienamente con le sole forze di polizia ordinarie, ma nello stesso tempo attraverso questo istituto egli esercitava scaltramente un controllo capillare sugli uomini validi, asservendoli, mediante l’investimento e il coinvolgimento in compiti polizia, alla sua persona ed allo stato.
Le guardie erano scelte con cura dalle autorità di polizia e poste sotto i comandi dei giudici regi nei capoluoghi circondariali o dei sindaci, nelle sedi non circondariali. Gli uomini erano selezionati fra gli adulti di età compresa fra i ventiquattro anni compiuti ed i cinquanta, che avevano dato prova di fedeltà e di lealtà al sovrano non avendo commesso reati politici, ma nemmeno reati comuni, come il furto, la falsa testimonianza, l’incendio, l’omicidio, esclusi però quelli non imputabili o scusabili o involontari. Non tutti gli omicidi infatti, come si sa, sono uguali per la legge, e la giustizia amministrata dai sovrani spesso si prende qualche margine di discrezionalità. Nè bastava non essere teste calde o delinquenti per avere l’onore, e l’onere come vedremo, di servire il re: il censo era il discriminante. E’ più facile incontrare sudditi devoti fra le classi benestanti ed agiate, la cui posizione sociale dipende grandemente dal favore del sovrano, che non fra quelle degli ultimi e dei diseredati, più inclini a crescere elementi costretti dal bisogno alla disobbedienza ed alla ribellione. Nel nostro caso la scansione della gerarchia sociale tradiva la preoccupazione del legislatore. Chi erano infatti le guardie urbane ? Gli impiegati, non esclusi quelle di nomina regia, i proprietari, i capitalisti, i negozianti, i professori di arti liberali, i capi artefici, gli intraprenditori di opere, i maestri di bottega. Quando il gruppo delle reclute non era sufficiente a costituire il numero di effettivi previsti in ciascun comune, la ricerca era estesa ai mezzadri, e da ultimo, se ancora ne mancavano, ai braccianti.
Le guardie urbane assistevano i giudici regi ed i sindaci nell’esecuzione di ordini di arresto eseguibili nel tenimento territoriale di ciascun comune, adempivano nei casi di bisogno alle disposizioni che le autorità potevano loro ingiungere di volta in volta, avevano la facoltà di arrestare e tradurre all’ autorità locale coloro che erano trovati in fragranza di reato, dovevano custodire i detenuti, coadiuvare le operazioni della gendarmeria locale.
Poiché le casse del regno non erano sufficienti a mantenere un corpo di polizia stabile, il servizio era prestato obbligatoriamente in forma gratuita. A spese delle guardie erano pertanto le armi, la divisa, il distintivo. Le guardie urbane in servizio dovevano avere come distintivo una coccarda rossa al cappello, ed a loro arbitrio potevano vestire la giacca blu con il collaretto rosso. Erano armate di un fucile con la bajonetta e del cangiarro, un pugnale a lama curva di origine turca. Avevano il privilegio di essere autorizzate a detenere il cangiarro e due fucili con le corrispondenti bajonette, di cui uno potevano asportare dal corpo di guardia, assieme al cangiarro, ma non le bajonette, quando non erano in servizio, senza però potersene usare dalla mezzanotte allo spuntar del sole, nelle fiere, nei luoghi di pubblici spettacoli, negli uditori, nelle feste.
In ogni comune era nominato un capo urbano e un sottocapo urbano. Il capo aveva il comando della Guardia, il sottocapo rimpiazzava la prima nei casi di un suo impedimento. Il numero delle guardie era determinato in ragione della popolazione del comune: quaranta guardie urbane nei comuni fino a mille abitanti, novanta nei comuni da mille fino a duemila, centoventi per quelli compresi fra duemila e cinquemila abitanti, ed oltre i cinquemila ai centoventi si aggiungeva un supplemento, o riserva, in ragione di un quinto del numero base.
La guardia urbana stazionava nel corpo di guardia, che era provvisto di un letto da campo, dell’olio necessario per il lume, della legna e del camino dove fare il fuoco, degli utensili di uso indispensabile, il tutto a carico del comune. Il servizio di guardia durava ventiquattro ore ed era svolto a turno da una squadra di guardie pari al dieci per cento delle guardie urbane del comune, cioè rispettivamente quattro guardie, nove, dodici, che era il massimo, secondo il numero determinato dalla popolazione. Le guardie non potevano abbandonare il posto di guardia, se non per motivi di servizio o alla fine del turno di ventiquattrore, quando venivano rilevate dalla squadra successiva. La guardia che abbandonava il posto senza il permesso del capo o del sottocapo, era punita con due giorni consecutivi di guardia, e se recidiva con l’arresto e custodia nel posto di guardia da tre a dieci giorni. Al terzo abbandono la guardia era radiata dal corpo e perdeva il favore di ottenere il permesso di possedere armi e la licenza di caccia. Le guardie potevano allontanarsi dal comune solo con il permesso del capo, che concedeva licenza temporanea solo per cause determinate.
Quanto fossero leali e motivate le guardie urbane abbiamo visto già in due occasioni, nei fatti di Sapri, e in quei carlini che il re aveva promesso di sborsare a quelle guardie che si sarebbero trovate ad operare, per contrastare gli insorti, al di fuori del proprio tenimento.
fine del 30° episodio
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151° Unità d’Italia, Modena 28 febbraio 2013, Beretta Roberto Claudio
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