Contratti a tempo determinato

Nel terzo quesito si contemplano i “contratti a tempo determinato”, cioè quelli a termine. Dei tre presi finora in considerazione si tratta forse del quesito di più difficile comprensione ed interpretazione. Che la Musa mi guidi. Vediamo se si può mettere ordine. La legge in oggetto (decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81) fa parte della complessa riforma del lavoro nota come Jobs Act. Il quesito referendario ne chiede la parziale abrogazione, limitatamente a parti significative degli art. 19 e 21. Questa legge, all’art 19 comma 1, fissa la durata del contratto di lavoro subordinato in un tempo non superiore a 12 mesi, e in presenza di specifiche condizioni – casi previsti dai contratti collettivi, contratti collettivi applicati in azienda per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva, o infine sostituzione di altri lavoratori – consente di estenderla fino a 24 mesi. Se queste condizioni non sono presenti, superato il termine di 12 mesi, il contratto si trasforma automaticamente in contratto a tempo indeterminato.

Con l’abrogazione di alcune parti del comma 1 si ottengono i seguenti (radicali) cambiamenti: il contratto a termine può avere una durata non superiore ai 24 mesi solo nei casi previsti dai contratti collettivi o in sostituzione di altri lavoratori; nel caso di stipulazione di contratto in assenza di queste due condizioni, esso si trasforma in contratto a tempo indeterminato.

L’attuale disciplina consente inoltre al datore di lavoro di stipulare contratti senza indicare un motivo specifico (causale giustificativa) per i primi 12 mesi, di prorogarli o di rinnovarli con causali molto ampie, spesso definite dalle parti. L’intervento sul comma 4 del medesimo art. 19, elimina queste possibilità, rendendo obbligatoria l’introduzione di una causale giustificativa fin dall’inizio del contratto a termine, e di limitare l’autonomia delle parti nel definirla.

Secondo i promotori del referendum, con l’abrogazione delle parti dette, si contrasta il ricorso sistematico a contratti precari, incentivando forme di lavoro più stabili e garantite.

cittadiniditalia, 20 maggio 2025, 165°unitàditalia

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Quesito n° 3. Abrogazione parziale di norme in materia di apposizione di termine al contratto di lavoro subordinato, durata massima e condizioni per proroghe e rinnovi.

Volete voi che sia abrogato il d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, avente ad oggetto “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183” limitatamente alle seguenti parti: Articolo 19, comma 1, limitatamente alle parole “non superiore a dodici mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque” , alle parole “in presenza di almeno una delle seguenti condizioni” , alle parole “in assenza delle previsioni di cui alla lettera a), nei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il 31 dicembre 2025, per esigenze di natura tecnica, organizzativa e produttiva individuate dalle parti;” e alle parole “b-bis)”; comma 1-bis, limitatamente alle parole “di durata superiore a dodici mesi” e alle parole “dalla data di superamento del termine di dodici mesi”; comma 4, limitatamente alle parole “ , in caso di rinnovo,” e alle parole “solo quando il termine complessivo eccede i dodici mesi”; Articolo 21, comma 01, limitatamente alle parole “liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente,”?

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