Il caso Sallusti – I

I. CRONACA. Il quotidiano “La Stampa” pubblica, il 17 febbraio 2007, la seguente notizia di cronaca. Una ragazza tredicenne rimane incinta, si confida con la madre, si convince ad abortire. Le due donne decidono di tenere il padre all’oscuro della faccenda e, poiché i genitori della ragazza sono separati, si rivolgono al giudice tutelare. Dopo l’interruzione di gravidanza l’adolescente va incontro ad un crollo psicologico e viene ricoverata in reparto ospedaliero. Nella prima ricostruzione giornalistica si ipotizza che la ragazza fosse contraria all’aborto e che sia stata costretta a tale pratica dalla madre e dal giudice tutelare. Il pomeriggio del medesimo giorno, l’agenzia Ansa, con ben quattro lanci, descrive la accertata non corrispondenza al vero della 😯 notizia pubblicata da “La Stampa”, per ciò che riguarda la coazione della madre e del giudice. Sulla base dei dispacci dell’agenzia, il TG3 regionale ed il radiogiornale ricostruiscono i fatti nei termini esatti in cui si sono svolti. E così fanno, Il giorno seguente, tutti i principali quotidiani nazionali tranne uno. La corretta ricostruzione della vicenda, effettuata dai cronisti, consente dunque di stabilire che non c’è stata costrizione da parte della madre, né tantomeno un provvedimento del giudice che obbligasse la ragazza ad interrompere la gravidanza. Il giudice tutelare di Milano, Giuseppe Cocilovo, è intervenuto perché i genitori della ragazza sono separati, e poiché la minorenne non vuole informare il padre del suo stato di gravidanza e della volontà di ricorrere all’aborto. Questo è’ l’iter previsto dalla legge qualora una ragazza minorenne voglia interrompere la gravidanza senza il consenso dei genitori: il giudice ha il difficile e doloroso compito di valutare la situazione familiare e, ritenute accettabili le motivazioni per l’interruzione di gravidanza, autorizza il minore a decidere autonomamente. E’ ciò che avviene nel caso specifico, dopo aver preso atto della decisione di madre e figlia, valutata la situazione e le motivazioni addotte, Cocilovo autorizza la ragazza a decidere in autonomia.

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IL CASO SALLUSTI

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151° Unità d’Italia, Modena 29 settembre 2012, Beretta Roberto

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