Il caso Sallusti – VIII

VIII. RESPONSABILITA’ OGGETTIVA. Abbiamo sentito dire che il direttore di un giornale non può controllare le numerose pagine che costituiscono un moderno giornale – nel senso cioè che è del nostro tempo – e leggersi integralmente tutti i pezzi, al contrario di quanto poteva fare il direttore di una volta il quale, poichè i giornali erano costituiti da pochi fogli, esercitava un controllo completo, e dunque Sallusti, poiché era nell’impossibilità di sapere tutto, ‘poteva non sapere’, e conseguentemente non può essere accusato di reati commessi da altri come prevede invece il principio della responsabilità oggettiva. Questa tesi non è sostenibile. Infatti anche un direttore distratto ed impossibilitato, a causa della mole di lavoro, a 🙄 conoscere i contenuti ed a verificare le fonti di ogni pezzo pubblicato, si sarebbe incuriosito ad un corsivo a firma di certo ‘Dreyfus’, e per giunta in prima pagina! I giornalisti dei nostri giorni hanno un nome ed un cognome, non uno pseudonimo di un ufficiale francese vissuto un centinaio di anni fa, innocente e patriota, accusato di spionaggio da tribunali militari pilotati dallo Stato Maggiore dell’esercito, degradato, condannato ai lavori forzati, tardivamente riconosciuto innocente, reintegrato nell’esercito con onore, riabilitato davanti all’opinione pubblica. Il fatto che il direttore non si è incuriosito e non si è dato la briga di leggere il pezzo potrebbe suggerire che egli conosceva il Dreyfus molto bene, e che forse egli avrebbe sottoscritto, senza desiderare di conoscerla anticipatamente, qualunque tesi che l’ufficiale si fosse imbattuto a sostenere. Uso il condizionale, perché esprimo un’opinione. I giudici, limitandosi invece ad applicare il diritto vigente, hanno ritenuto che non potendo essere identificato l’autore dell’articolo diffamatorio, e in mancanza di un suggerimento del direttore del giornale ai fini dell’identificazione, si dovesse ritenere responsabile il direttore stesso del contenuto dell’articolo pubblicato, secondo il principio della responsabilità oggettiva.

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IL CASO SALLUSTI

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151° Unità d’Italia, Modena 8 ottobre 2012, Beretta Roberto

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