Il caso Sallusti – VII

VII. REATO DI OPINIONE ? Si grida allo scandalo che un giornalista finisca in carcere per un reato di opinione. Ma il direttore non è stato condannato per un reato di opinione, fattispecie che non esiste nel codice civile e penale, ma per il reato di diffamazione (art. 595 cod. penale, come già ricordato). Va in carcere per la diffamazione, non per l’opinione. Si assiste al tentativo, da parte di alcuni settori della stampa, di far credere che si punisce un reato di opinione, che nessuno naturalmente accetterebbe. Siamo di fronte a una distorsione della realtà dei fatti, ad una vera e propria mistificazione. Molti ancora si sono indignati per la sproporzione fra reato e pena, in particolare si nega e si giudica anacronistico che 😯 si paghi con il carcere la diffamazione. Tuttavia la norma del codice penale è lì da un bel pezzo, certamente si può discutere di cambiarla o cancellarla, ma fin che c’è, i giudici sono obbligati ad applicarla alla lettera, nel caso che un cittadino querela un altro per diffamazione invocando una legge vigente. Peraltro sembra che i giudici abbiano dimostrato sensibilità al tema ‘sproporzione reato-pena’, applicando poco più del minimo previsto per il reato.

 < VI. fuoco di sbarramento <  > VIII. responsabilità oggettiva > 

IL CASO SALLUSTI

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151° Unità d’Italia, Modena 7 ottobre 2012, Beretta Roberto

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