Il caso Sallusti – XI

XI. ACCANIMENTO GIUDIZIARIO. Altri commentatori hanno parlato di accanimento giudiziario. Che significa? che il processo non si doveva celebrare ? che i giudici non dovevano applicare la legge ? che si doveva far finta di niente e lasciar cadere nel nulla la querela della persona che si era ritenuta diffamata, a ragione o a torto, e questo era appunto l’oggetto del processo ? che non bisognava osservare le leggi vigenti ? che il processo è giunto alla conclusione ? che c’è stata una sentenza ? che la pena non è commisurata al reato ? che si poteva chiudere un occhio ? che bastava una sanzione pecuniaria ? che non si doveva infliggere la pena della detenzione ? A tutte queste domande si può rispondere che la legge non è un’opinione. Si possono accordare le attenuanti previste, la 😐 giustizia può essere clemente, ma essa deve fare il suo corso fino in fondo. Se una legge è ritenuta imperfetta, facciamone una migliore. Si può tentare di disobbedire, perché è ritenuta ingiusta, e contraria ad alti principi etici e valori morali irrinunciabili, ma bisogna anche in questo caso sottoporsi ad essa, ed accettare la pena, avendo in mente l’obbiettivo di ottenere che la legge sia cambiata, come insegnava don Milani.

 < X. dovere di rettifica <  > XII. un innocente condannato >

IL CASO SALLUSTI

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151° Unità d’Italia, Modena 13 ottobre 2012, Beretta Roberto

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