Il quarto quesito tratta il tema della responsabilità in caso di infortuni sul lavoro.
La normativa attuale stabilisce che il committente è responsabile in solido con l’appaltatore e i subappaltatori per i danni subiti dai lavoratori non coperti da assicurazioni (INAIL).
Tuttavia, esclude tale responsabilità quando il danno è causato da rischi specifici dell’attività dell’appaltatore o del subappaltatore. I rischi specifici sono quelli legati alle caratteristiche particolari dell’attività svolta. Questi includono, ad esempio, rischi chimici, biologici, fisici (rumore, vibrazioni, ponteggi, etc.), rischi da movimentazione manuale dei carichi, rischi da incendio.
Il quesito propone di abrogare questa esclusione, ampliando quindi la responsabilità del committente anche ai rischi specifici dell’appaltatore o del subappaltatore.
Con l’abrogazione della norma, si vuole rendere il committente sempre corresponsabile degli infortuni, anche se questi derivano da situazioni che rientrano nella sfera esclusiva dell’appaltatore.
Secondo i promotori del referendum, estendere la responsabilità all’imprenditore committente garantirebbe maggiore sicurezza sul lavoro. Spingendo il committente a esercitare un maggiore controllo sull’operato di chi viene incaricato attraverso appalti o subappalti (per esempio scegliendo le imprese che rispettano le norme antinfortunistiche), aumenterebbe la sicurezza dei lavoratori. Così come si eviterebbe il ricorso ad appaltatori privi di solidità finanziaria, spesso non in regola con le norme sulla sicurezza del lavoro.
cittadiniditalia, 28 maggio 2025, 165°unitàditalia
Le denunce annuali di infortunio sul lavoro sono circa 500.000 all’anno. Quasi 1000 i morti.
Ecco il quesito n° 4, come compare sulla scheda elettorale (color rubino)
Quesito 4 – Esclusione della responsabilità solidale del committente, dell’appaltatore e del subappaltatore per infortuni subiti dal lavoratore dipendente di impresa appaltatrice o subappaltatrice, come conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici: Abrogazione
Volete voi l’abrogazione dell’art. 26, comma 4, in tema di “Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione”, di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” come modificato dall’art. 16 del decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, dall’art. 32 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modifiche dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, nonché dall’art. 13 del decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modifiche dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, limitatamente alle parole “Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.”?
Fonti:
- Volantino del Comitato per i referendum sul Lavoro 2025
- https://www.avvocatoticozzi.it/it/blog/383/referendum-2025-come-quando-e-perche-si-vota-lrsquo8-e-il-9-giugno