Il processo lungo

L’ art. 111 della Costituzione Italiana assicura che “Nel processo penale […] la persona accusata di un reato […] abbia la facoltà davanti al giudice […] di ottenere la convocazione e l’interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell’accusa e l’acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore […]”.

La legge sul cosidetto processo lungo appena approvata con voto di fiducia al Senato, e che introduce la possibilità per la difesa di ammettere un qualsivoglia numero di testimoni, è pertanto legittima e conforme al dettato costituzionale nell’ambito del processo penale.

Poichè tuttavia tale garanzia allunga inevitabilmente i tempi processuali facilitando il raggiungimento dei termini di prescrizione e la conseguente prescrizione del reato, la nuova legge sul processo lungo favorisce inevitabilmente l’imputato e danneggia contemporaneamente la parte lesa, cui viene diminuita la probabilità che il processo vada a sentenza e compromessa la legittima domanda di giustizia.

Introducendo quindi tale garanzia un’asimmetria fra accusa e difesa, in contrasto con lo stesso art. 111, “Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti
in condizioni di parità […]”, per garantire la difesa e non danneggiare la parte lesa,
occorre introdurre un correttivo che bilanci e ristabilisca la parità:

all’allungamento del tempo processuale conseguente alla convocazione di quanti si voglia testimoni da parte della difesa, deve corrispondere un uguale allungamento del tempo della prescrizione,  e cioè concretamente: se l’audizione di un testimone chiesto dalla difesa richiede un tempo processuale aggiuntivo di n giorni al processo, il tempo di prescrizione dovrà allungarsi di altrettanti n giorni.

La maggioranza o il governo introducano, o chiedano le opposizioni l’introduzione
di uno specifico emendamento in tal senso nella discussione – se ci sarà – alla Camera dei Deputati.

Solo così sarà sgombrato il campo dal sospetto dell’ennesimo trucchetto ovvero legge ad personam, che non può non nascere nella mente di ogni cittadino cui sia rimasto un briciolo di autonomia di pensiero; sospetto suggerito dalla fretta dell’approvazione in periodo estivo mediante fiducia posta in una Camera dove la maggioranza non ha problemi di numeri, dall’ intempestività di tale provvedimento rispetto all’agenda dei problemi emergenti del paese, dal concomitante approssimarsi delle sentenze di alcuni processi in cui è implicato il capo di governo, che non può più ricorrere al legittimo impedimento per sottrarsi al giudizio.

Solo così si dimostrerà che tale legge è in favore ed a garanzia dei cittadini e non a favore ed a garanzia di uno solo di questi. La legge è uguale per tutti. Concetto anche recentemente ribadito con referendum popolare.

“A pensar male si fa peccato, ma spesso ci si azzecca” (G. Andreotti)

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Modena, 30 luglio 2011

Beretta Roberto

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