Il caso Sallusti – IX

IX. ANCHE I GIORNALISTI SBAGLIANO. Ma si conceda pure, contro ogni logica, che il direttore non sapesse del Dreyfus e che non avesse letto il suo articolo, oppure che avendolo letto non abbia intuito che la notizia su cui era costruito il commento era falsa, o ancora che non abbia voluto accertare, perché non aveva tempo, la veridicità della notizia stessa. Cioè ammettiamo che abbia sbagliato in buona fede. Si deve considerare l’errore giornalistico cosa possibile e scusabilissima, riconosciuta la complessità e le insidie della professione, ma non si può accettare che una volta venuto un giornalista a conoscenza della ‘non corrispondenza al vero’ della notizia data, egli non ripari tempestivamente ristabilendo la verità, con 😛 una ricostruzione che tenga conto dei nuovi fatti acquisiti, riparando alle offese eventualmente fatte sulla base di dati errati, e dai medesimi spazi del giornale e con lo stesso risalto che era stato innanzi riservato alla cronaca ed ai relativi commenti. Nel nostro caso il giudice tutelare, diffamato sulla base di una notizia falsa, sarebbe stato felice di vedere ripristinata la sua reputazione ed il suo onore, egli avrebbe compreso la buona fede del giornale ed avrebbe rinunciato volentieri a presentare la querela. Errare humanum est. Ma la rettifica e le scuse non ci sono state, a quanto mi risulta.

 < VIII. responsabilità oggettiva <  > X. dovere di rettifica >

IL CASO SALLUSTI

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151° Unità d’Italia, Modena 10 ottobre 2012, Beretta Roberto

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